Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

“SPAZIO TANGO BOLOGNA associazione sportiva dilettantistica”

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e durata

È costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L’associazione Sportiva Dilettantistica assume la denominazione di “Spazio Tango Bologna associazione sportiva dilettantistica”. Di seguito verrà denominata anche ASD STB.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ha la propria sede sociale in Bologna, attualmente via R. Mondolfo 23.

Il trasferimento della sede nell’ambito della Provincia di Bologna non comporta modifiche del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie in luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell’oggetto sociale.

La durata è illimitata.

ARTICOLO 2

Caratteristiche

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci, ferma restando la gratuità degli incarichi amministrativi.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 3

Scopi e attività

L’ASD STB, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio sportive compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive e culturali oltre a promuovere il tango argentino in ogni aspetto: danza, musica, poesia, cultura e storia. La promozione è volta a persone di tutte le età. Il raggiungimento dello scopo si attua, tra l’altro, tramite contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi del mondo, nonché con l’organizzazione di attività sportive legate alla danza. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

A tal fine l’ASD STB potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e ricreativi, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative, assistenziali e benefiche;

  2. favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci, anche attraverso l’istituzione e gestione di servizi ristorativi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia;

  3. Esercitare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L’ASD diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell’informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.

L’ASD non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

L’ASD favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti ed Associazioni affini e potrà offrire la propria collaborazione e adesione ad altre Associazioni, società, enti ed in particolare alle scuole, per lo sviluppo di iniziative conformi alle proprie finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

Soci

All’Associazione Sportiva Dilettantistica possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale, stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile e dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare a tutte le attività e manifestazioni indette dal circolo stesso.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei.

Le modalità e le condizioni di associazione a STB ASD ed ogni altro aspetto alla partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dalle disposizioni e dai regolamenti emanati dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 5

Criteri di ammissione e esclusione dei soci

L’ammissione all’Associazione Sportiva Dilettantistica è subordinata alle seguenti norme:

  1. Presentazione della domanda;

  2. Accettazione del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;

  3. Versamento della quota sociale.

La qualifica di socio viene attribuita in sede d’iscrizione con l’assenso preventivo del Presidente o del consigliere, dallo stesso delegato, tempo per tempo.

La successiva definitiva iscrizione a libro soci avverrà a seguito di ratifica da parte del consiglio direttivo La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.

Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per i seguenti motivi:

  1. Comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o con le norme del presente statuto;

  2. Infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica;

  3. Aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione.

In questi casi, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

L’esclusione del socio è adottata per il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro un mese dall’inizio dell’anno sociale.

ARTICOLO 6

Organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

Sono organi dell’Associazione Sportiva Dilettantistica:

  1. L’Assemblea dei soci;

  2. Il Consiglio direttivo;

  3. Il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambio della medesima disciplina.

ARTICOLO 7

L’assemblea generale

L’Assemblea generale dei soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Quando à regolarmente convocata rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente previa determinazione del Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria è inoltre convocata dal Presidente su richiesta motiva di 1/10 della base sociale; in questo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio d’esercizio.

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata con pubblicazione sul sito web di STB oppure mediante affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative o tramite invio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione indicando la data, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere.

L’Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto inviato agli associati a mezzo di raccomandata semplice almeno dieci giorni prima della data fissata.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto per cui si richiede la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e nei casi di scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio per cui occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti.

In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio segreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea stessa e dal verbalizzante.

Le deliberazioni ed i rendiconti devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima pubblicità.

Il voto è singolo come da disposizione del codice civile (art. 2532).

ARTICOLO 8

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo attua le finalità del presente Statuto e le deliberazioni dell’Assemblea.

Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente attribuite al Consiglio direttivo, tra le altre, le seguenti competenze:

  • Convocazioni dell’Assemblea;

  • Redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, riferendo sull’attività svolta e su quella in programma;

  • Deliberazioni inerenti il rifiuto di ammissione dei soci o inerenti i provvedimenti disciplinari e di radiazione;

  • Determinazione delle quote che i Soci debbono versare annualmente;

  • Designazione dei collaboratori preposti alle varie attività.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci. Il consiglio direttivo rimane in carica 4 anni. I suoi componenti sono rieleggibili e non esistono preclusioni al numero di mandati attribuiti.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente, il Vice Presidente.

Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall’incarico il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nell’impossibilità di attuare la procedura di cui sopra ovvero qualora l’Assemblea non ratifichi le nomine, il Consiglio in carica decade. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o con e-mail o con avviso esposto nella sede dell’associazione almeno 5 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in caso contrario, dal consigliere più anziano.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 10

Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

ARTICOLO 11

Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 12

Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7 (presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti).

ARTICOLO 13

Scioglimento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

In caso di scioglimento dell’Associazione (voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati), il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ai fini sportivi e di pubblica utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea.

ARTICOLO 14

Rinvio

In ogni caso si recepiscono le norme e le direttive del CONI nonché quelle dell’Ente di promozione sportiva di appartenenza ed in ultima istanza le norme previste dalle leggi in materia.

Bologna 13/02/2019